Ospitiamo davvero molto volentieri questo articolo firmato dall’avv. Elisabetta Fortuna del Foro di Vicenza, che ha scelto il nostro sito per pubblicare il commento ad una recente sentenza del Tribunale vicentino che ha riconosciuto il danno esistenziale per la perdita del cane ai clienti assistiti dall’avvocato Fortuna. Una sentenza bella e ben motivata, in linea con la più recente e illuminata giurisprudenza italiana.
Fiamma, una setter gordon abbandonata dai precedenti proprietari dopo aver subito da questi sevizie e maltrattamenti, veniva raccolta moribonda dagli addetti al canile di Vicenza e dopo un paio di anni era adottata da una giovane coppia di fidanzati.
Il lavoro di costruzione di un rapporto di fiducia tra l’animale e i “genitori adottivi” è stato lento, stante il ricordo indelebile per Fiamma delle percosse ricevute in passato, ma alla fine tra i tre si è creato un rapporto di affetto indissolubile.
Nel 2013 l’animale veniva ricoverato in una clinica veterinaria per essere sottoposto ad un intervento di ricostruzione dei legamenti rotti.
Durante la degenza post operatoria presso la clinica, Fiamma, lasciata libera di circolare all’interno dei locali dell’ambulatorio durante la pulizia della sua cuccia, fuggiva da una porta di uscita lasciata aperta dal personale preposto. L’allarme della fuga veniva dato solo dopo qualche ora e le immediate e prolungate ricerche non portavano a nessun risultato.
A distanza di diversi mesi dalla scomparsa, e considerate le precarie condizioni di salute di Fiamma al momento della fuga (l’animale era reduce da un’operazione debilitante dalla quale riportava una grossa ferita), i proprietari dell’animale si sono persuasi che Fiamma fosse morta.
E’ iniziata, quindi, una causa avanti al Tribunale di Vicenza per veder dichiarata la responsabilità della clinica che aveva in cura Fiamma, per omessa vigilanza e negligenza del personale di turno preposto alla custodia del cane, e la conseguente condanna della struttura veterinaria al risarcimento anche del danno non patrimoniale conseguente alla perdita dell’animale di affezione.
La parte citata in causa a propria difesa assumeva l’impossibilità di risarcire il danno non patrimoniale (alias morale) per la perdita dell’animale di affezione, stante l’esistenza di un noto indirizzo giurisprudenziale contrario al risarcimento di tale tipo di danno, avallato anche dal pronunciamento delle Sezioni Unite del 2008, che negano perentoriamente il risarcimento del danno morale in caso di morte dell’animale di compagnia.
Tuttavia, il Tribunale di Vicenza con la sentenza n. 24/2017 pubblicata il 3.1.2017 ha aderito ad un diverso indirizzo giurisprudenziale favorevole al risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita dell’animale d’affezione anche al fuori dei casi di danno conseguente a reato.
Il Giudice di Vicenza, sulla scorta delle sempre più numerose pronunce della giurisprudenza di merito che rileggono la decisione della Corte di Cassazione, elevando al rango di “diritto inviolabile” ex art. 2 Cost. la tutela dell’animale d’affezione, nonché sulla scorta dei recenti interventi legislativi che tutelano il rapporto di affezione tra uomo e animale ha stabilito che: “Il rapporto con gli animali domestici non può essere paragonato a quello con una cosa, trattandosi di una relazione con esseri viventi, prevalentemente fonti di compagnia e nella maggior parte dei casi considerati dai loro padroni come “membri della famiglia”. Non può, pertanto, essere condiviso, nell’attuale e mutato contesto sociale, l’orientamento secondo il quale il rapporto d’affetto tra uomo ed animale sia privo di copertura costituzionale, non potendosi dubitare del fatto che, in molte ipotesi (tra cui sicuramente rientra quella di specie) in detto rapporto si inserisce una di quelle attività realizzatrici della persona che la Carta costituzionale tutela all’art. 2. D’altro canto, come evidenziato da alcune pronunce della giurisprudenza di merito, lo stesso legislatore ha acquisito piena consapevolezza del legame che si instaura tra il padrone e il suo animale, di cui costituisce espressione la Legge 14 agosto 1991, n. 281, c.d. Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo […] Alla luce di tali considerazioni, dunque, ritiene il Tribunale di dover aderire al descritto indirizzo giurisprudenziale favorevole al risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita dell’animale d’affezione anche al fuori dei casi di danno conseguente a reato.”
Avv. Elisabetta Fortuna – Thiene (VI)