Il comma 361 dell’art.1 della finanziaria 2020 (Legge 30.12.2019 n.304) ha aumentato da euro 387,34 a euro 500,00 il valore per la detrazione delle spese veterinarie per la parte che supera la franchigia di euro 129,11.
In pratica, i 500,00 euro diventano l’importo massimo a cui è possibile applicare lo sconto dell’imposta pari al 19%: perciò, da quest’anno, su 500,00 euro di spesa massima il contribuente dovrà sottrarre la franchigia di 129,11 euro e sulla somma risultante potrà ricavare la detrazione del 19% che sarà pari a ben 70,46 euro! Che, in sostanza, è l’unica agevolazione riconosciuta dallo Stato italiano a chi possiede un animale domestico!
Il “beneficio” è stato introdotto nel 1986 dall’articolo 15, comma 1, lettera c-bis del dpr n. 917 ed ammette la detrazione delle spese veterinarie che sono sostenute per la cura dei propri animali domestici, legalmente detenuti: una condizione questa che il fisco può sempre controllare e di cui, perciò, è bene precostituire la prova documentale (per i cani basterà quanto risulta dall’anagrafe canina, ma per i gatti o i furetti potrebbe essere utile un pet passport o un certificato di adozione o un documento similare). In concreto, possono essere detratte: le spese per visite veterinarie, per interventi o analisi di laboratorio e quelle relative ai farmaci, mentre non sono in alcun modo detraibili le spese per gli antiparassitari, gli integratori o i mangimi.
Le fatture per prestazioni veterinarie ammesse alla detrazione devono essere inviate dal Medico Veterinario al Sistema Tessera Sanitaria e confluiranno, perciò, nel 730 precompilato del proprietario-contribuente. Per i farmaci (ma vale anche per le altre spese detraibili) meglio sempre il pagamento tracciabile – anche se, in questo caso, non è obbligatorio – (ossia con carta di debito, di credito o prepagata, un assegno bancario o circolare o un bonifico), senza dimenticare che lo scontrino parlante della farmacia o del negozio va conservato per 5 anni.