Poche settimane fa, la Giunta regionale ha approvato le linee guida, valide per i comuni costieri veneti, per la disciplina dell’accesso e della permanenza nelle spiagge dei cani accompagnati e degli altri animali d’affezione.
Il provvedimento è conseguente alla recente approvazione della legge di stabilità regionale che ha novellato l’art.18 bis della legge n.60/1993 in materia di tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo.
In base alla nuova norma, ogni Comune deve individuare le spiagge in cui è vietato l’accesso agli animali, ma contemporaneamente deve prevedere almeno un tratto di spiaggia nel quale sia consentito loro l’accesso e la permanenza nel rispetto delle normative igienico-sanitarie. Inoltre, deve essere identificato almeno uno specchio acqueo a uso pubblico, in sicurezza con apposito servizio di salvataggio, a cui gli animali accompagnati abbiano accesso, delimitato da apposita attrezzatura galleggiante e segnalato da appositi cartelli multilingue. Analogamente, i concessionari o i gestori delle spiagge hanno l’obbligo di comunicare ogni anno al Comune le misure limitative all’accesso e alla permanenza degli animali nelle spiagge.
E’ una disciplina che rispetta il principio già approvato nel giugno di due anni fa, quando il Consiglio regionale stabilì che agli “animali da compagnia, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge”. Proprio con quel provvedimento del 2014 – peraltro adottato a distanza di ben 12 anni da quando la competenza in materia è passata dalle Capitanerie di Porto alle regioni- il Veneto ha sostituito la regola del divieto generalizzato di accesso con la libertà per gli animali da compagnia di accedere a tutti i luoghi pubblici, salvo solamente espresse e motivate deroghe.
Lo scorso 21 aprile, la Giunta regionale ha meglio dettagliato questa libertà, disponendo che i Comuni costieri prendano atto che i cani possono accedere ad ogni spiaggia e si occupino di inviduare soltanto quelle espressamente e motivatamente da vietare. E per evitare che qualche sindaco solerte vieti l’accesso ovunque, il nuovo comma dell’art.18 bis della legge n.60/1993 impone che, in ogni caso, il comune individui almeno un tratto di spiaggia in cui accesso e permanenza sono consentiti e almeno uno specchio d’acqua, con annesso servizio di salvataggio, in cui anche i cani possono accedere liberamente.
E’ un segnale (seppur tardivo) di civiltà che, tra l’altro, aiuta a creare forme più inclusive di accoglienza turistica anche nelle spiagge venete, che fino all’anno scorso non brillavano certo per l’ospitalità ai cani.