Associazione APACA Belluno

Segnala maltrattamenti

Ogni 90 minuti una persona viene indagata per reati a danno degli animali. Ogni anno oltre 15mila cani e gatti vengono torturati e uccisi: 142 animali al giorno, uno ogni dieci minuti.

Serve certamente una risposta collettiva, ma anche la singola denuncia di abuso, violenza o maltrattamento concorre a incrementare la salvaguardia dei diritti degli animali alla vita e alla dignità.


Per approfondire – La legge punisce chi…
Le fattispecie penali
Cagionare la morte di un animale

E’ il cd. ‘animalicidio’ previsto dall’art. 544 bis c.p., che punisce con la reclusione da 3 a 18 mesi chiunque per crudeltà o senza necessità causa la morte di un animale.
La norma non fa alcuna distinzione tra animale proprio, altrui, o senza padrone, né hanno rilievo le modalità impiegate per cagionare la morte dell’animale: viene punita sia l’azione che l’omissione, che abbiano cagionato la morte. Non sono punibili, invece, i casi di morte dell’animale causata per colpa.
Secondo la giurisprudenza, c’è atto di crudeltà quando manca un giustificato motivo (‘la crudeltà è di per sé caratterizzata dalla spinta di un motivo abbietto o futile, rientrano nella fattispecie le condotte che si rivelino espressione di particolare compiacimento o di insensibilità’, così Cass. Pen. Sez. III, 19.6.1999, n. 9668).
Quanto alla mancanza di necessità, oltre alla legittima difesa (art.52 c.p.) e allo stato di necessità (art.54 c.p.) va ricompresa ‘ogni altra situazione che induce all’uccisione o al danneggiamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o un danno giuridicamente apprezzabile’ (Cass. Pen., 28.2.1997, n. 1010)

Cagionare lesioni a un animale

L’art. 544 ter c.p. punisce con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da € 3.000,00 a € 15.000,00 chi per crudeltà o senza necessità cagiona una lesione a un animale (omissis).
La Corte di Cassazione ha più volte affermato, però, che per la commissione del reato di maltrattamento ‘non è necessario che si cagioni una lesione all’integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti’ (Cass. Pen., sez. III, 21.12.1998, n. 3914). Peraltro, per ravvisarsi maltrattamento non è necessaria l’azione materiale di cagionare lesione ad un animale, ma è sufficiente lasciarlo soffrire (per mancanza di cure, inedia, ecc.) attraverso condotte omissive consapevoli di tali inflizioni (Cass. n. 46291/2003)

Sottoporre un animale a sevizie

L’art. 544 ter c.p. punisce con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da € 3.000,00 a € 15.000,00 chi per crudeltà o senza necessità (omissis) lo sottopone a sevizie (omissis). Una forma di violenza di cui si parla troppo poco -ancorchè praticata, secondo l’Aidaa, da un italiano su mille e visibile in oltre 8.000 siti pornografici- è la zooerastia (abuso sessuale compiuto da uomo o donna ai danni di un animale), che in Italia non è configurata come specifico delitto, ma perseguibile solo ex art.544 ter c.p.

Sottoporre gli animali a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche etologiche

L’art. 544 ter c.p. punisce con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da € 3.000,00 a € 15.000,00 chi per crudeltà o senza necessità (omissis) lo sottopone a sevizie o comportamenti, fatiche, lavori che siano insopportabili per le sue caratteristiche etologiche (omissis). La Corte di Cassazione ha chiarito che ‘i comportamenti insopportabili imposti all’animale idonei ad integrare il reato sono quelli incompatibili con il comportamento proprio della specie di riferimento dello stesso così come ricostruito dalle scienze naturali’ (sentenza n. 5979/2013)

Sottoporre gli animali a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi

L’art. 544 ter c.p. punisce con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da € 3.000,00 a € 15.000,00 chi per crudeltà o senza necessità (omissis) li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. Con sentenza n. 38034/2013 la Corte di Cassazione ha stabilito che ‘l’utilizzo di collare elettronico antiabbaio integra il reato di cui all’art. 727 c.p., concretizzando una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull’integrità psicofisica dell’animale.
Configura maltrattamento anche porre in essere una delle attività finalizzate a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, che risultano vietate dall’art.1 lett. e) dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006, ossia: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la recisione delle corde vocali; d) l’asportazione delle unghie e dei denti

Somministrare agli animali sostanze stupefacenti

L’art. 544 ter c.p. punisce con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da € 3.000,00 a € 15.000,00 chi per crudeltà o senza necessità (omissis) somministra ad animali sostanze stupefacenti o vietate (omissis). Probabilmente, l’intento del legislatore è di reprimere e prevenire condotte illecite volte a falsare l’esito di competizioni sportive (es. corse di cani o cavalli), ma anche comportamenti posti in essere per semplice e stupido piacere sono senz’altro punibili.

Adoperare animali in giochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche etologiche

L’art.544 quater c.p. dispone che, ‘salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.’
E’, perciò, punibile chiunque concorra, a qualsiasi titolo, all’organizzazione della manifestazione o dello spettacolo (sportivo, di bellezza, di resistenza, ecc.) o semplicemente li promuova, sostenendoli o pubblicizzandoli.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale.

Promuovere o organizzare o dirigere combattimenti o competizioni non autorizzati tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica

L’art. 544 quinquies c.p. punisce con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da € 50.000 a € 160.000 chi promuove, organizza, o dirige combattimenti e competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica.
Rientrano tra le competizioni vietate: le corse clandestine di cavalli, le corse tra cani, le gare di tiro di pesi.
E’ punito, invece, con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da € 5.000 a € 30.000:
– chi alleva o addestra animali per destinarli ai combattimenti
– i proprietari o i detentori di animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni, se consenzienti
– chi organizza scommesse relative a combattimenti o competizioni tra animali
– chi effettua scommesse relative a combattimenti o competizioni tra animali.

Detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura

Il secondo comma dell’art.727 c.p. punisce con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.
Per configurare l’esistenza di ‘gravi sofferenze’ non è necessario che siano riscontrabili lesioni fisiche ‘potendo la sofferenza consistere in soli patimenti’ (Cass. Pen. Sez. III, 24.1.2006, n. 2774).
E sono incompatibili con la natura dell’animale anche le ‘condotte che, pur non accompagnate dalla volontà di infierire, incidono senza giustificazione sulla sensibilità dell’animale producendo dolore’ (Cass. Pen. Sez. III, 14.3.1990).
Chi tiene un cane legato alla catena o a corde commette il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura (Cass., 6.3.2018, n. 10164). Tuttavia, la tipologia del contenimento e le eccezioni ammesse non sono i medesimi sull’intero territorio nazionale, così come differiscono da regione a regione le sanzioni amministrative applicabili.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6415/2006 ha anche chiarito che ‘il reato può essere commesso non soltanto dal proprietario degli animali, ma da chiunque li detenga anche occasionalmente’.

Abbandonare animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività

Il primo comma dell’art.727 c.p. punisce chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività (e che, quindi, non essendo abituati alla libertà, non siano in grado di garantirsi la sopravvivenza senza l’aiuto dell’uomo) con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
E’ un reato contravvenzionale, perseguibile d’ufficio.
‘Integra la contravvenzione di abbandono di animali non solo la condotta di distacco volontario dall’animale, ma anche qualsiasi trascuratezza, disinteresse o mancanza di attenzione verso quest’ultimo, dovendosi includere nella nozione di ‘abbandono’ anche comportamenti colposi improntati ad indifferenza od inerzia nell’immediata ricerca dell’animale'(Cassazione, sentenza n. 18892/2011). Recentemente, si è chiarito che configura il reato di abbandono anche tenere il cane ‘in luogo distante dalla propria abitazione, quindi, con poche occasioni di stare in sua compagnia (…) e non curandosi adeguatamente dello stesso’ (Cassazione, sentenza n.36866/2016).

Per approfondire – La necessità di una risposta collettiva
La necessità di una risposta collettiva

Non tutti sanno che chi ha praticato violenza sugli animali è potenzialmente un soggetto destinato a replicarla sulle persone.
Secondo gli studiosi della “zooantropologia della devianza”, il maltrattamento di animali è un “fenomeno spia” di pericolo sociale, sintomo di una potenziale situazione esistenziale patogena ed elemento predittivo di contemporanei o successivi comportamenti devianti o criminali.
Un’indagine effettuata sia nelle carceri italiane, grazie alla collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, e in altri ambiti tra cui i centri di recupero dalle dipendenze patologiche, le comunità per minori, ed i centri di supporto e assistenza alle vittime, ha evidenziato che:
gli abusatori sono maschi nel 96% dei casi e nel 27% minorenni
– l’87% dei detenuti intervistati ha assistito e/o maltrattato e/o ucciso animali da minorenne
le vittime sono donne nel 56% dei casi, minori nel 28%, anziani nel 3%, uomini nel 5%
– nel 65% dei casi coloro che subiscono violenza hanno evitato o rallentato l’allontanamento dal partner per paura di quello che sarebbe potuto succedere ai propri animali: nel 16% dei casi la vittima umana è deceduta
l’età media in cui si manifesta la crudeltà su animali è tra i 4 e i 5 anni
– il 64% dei detenuti ha maltrattato animali da adulto: di questi il 48% aveva già maltrattato animali da minorenne
– le minacce di violenza su animali a volte costituiscono uno strumento per creare un clima di controllo e potere, da parte del carnefice sulla vittima umana.
Del resto, la crudeltà fisica su animali è tra i sintomi del Disturbo della Condotta, che è l’anticamera del Disturbo Antisociale in età adulta. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, chiedersi se l’autore di un reato sia mai stato violento con un animale dovrebbe diventare un interrogativo d’obbligo: in Italia, invece, questo elemento di valutazione viene spesso sottovalutato o addirittura ognorato, anche perchè i maltrattamenti e le uccisioni di animali, pur essendo contemplati nell’ordinamento giuridico penale italiano come delitti, sono percepiti come reati “minori” tanto che non vengono neppure adeguatamente catalogati e classificati.
Invece, assassini, stalker, partner violenti, esponenti della malavita organizzata e delle gang malavitose, soggetti affetti da disturbo della condotta e antisociale potrebbero avere in comune un comportamento violento verso gli animali. Ecco perchè la risposta del contesto sociale dovrebbe iniziare proprio dalla prima manifestazione di violenza, quella sugli animali: genitori, scuola, istituzioni, psichiatri e psicologi, servizi sociali, forze dell’ordine e veterinari dovrebbero costruire insieme questa risposta. In Italia, è l’Associazione di Promozione Sociale Link Italia – con cui Apaca ha in essere una collaborazione – ad operare per azzerare questa arretratezza culturale e fornire a livello nazionale strumenti nuovi per la prevenzione e il controllo della violenza e del crimine sugli animali.

Utilità
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Fac-simili di denuncia

Fac-simile di denuncia da presentare all’Autorità giudiziaria per eventi criminali perpetrati a danno di animali
Fac-simile di denuncia per ritrovamento esche e bocconi avvelenati . Il medico veterinario libero professionista al quale ci si rivolge per le cure al cane è obbligato a comunicare i sospetti avvelenamenti al Sindaco, al Servizio Veterinario dell’Ulss e all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) competente per territorio, anche attraverso il Portale nazionale avvelenamenti dolosi degli animali.

Moduli di segnalazione ad Apaca

APACA non può sostituirsi alle forze di polizia competenti a ricevere le denuncie: è, comunque, disponibile ad affiancare chi denuncia un maltrattamento.
Segnala un maltrattamento QUI oppure scarica il Modulo di segnalazione maltrattamenti ad Apaca

FAQ – Maltrattamenti di animali
Infografica

Devo rivolgermi alla Polizia di Stato o ai Carabinieri o alla Guardia di Finanza o alla Polizia Municipale o Locale. Non serve necessariamente avere le prove evidenti del fatto, perchè il maltrattamento di animali è un reato perseguibile d’ufficio e l’autorità giudiziaria, una volta che ne è venuta a conoscenza, ha il dovere di procedere autonomamente con le indagini.

Cosa possono fare le forze di polizia?

Davanti a ipotesi di reato come quelle delineate dagli art.544 e 727 c.p., tutte le forze di polizia hanno l’obbligo di ricevere le denunce, ma anche di intervenire prontamente per accertare le responsabilità e, ove possibile, per interrompere il reato.

Come presento la denuncia?

La denuncia va preferibilmente depositata presso i comandi o le stazioni delle forze di polizia anzichè inviata a mezzo raccomandata, fax o mail. Può essere prodotta anche direttamente alla procura della Repubblica.

Posso presentare una segnalazione ad Apaca?

APACA non può sostituirsi alle forze di polizia competenti a ricevere le denuncie: è, comunque, disponibile ad affiancare chi denuncia un maltrattamento.

Se segnalo ad Apaca un maltrattamento, nessuno verrà a sapere il mio nome?

Apaca si occuperà di contattare le autorità competenti. Il nominativo della persona che si è rivolta ad Apaca resterà riservato fino al momento in cui l’associazione dovesse essere chiamata ad ottemperare alla richiesta di trasferimento della segnalazione – e dei documenti ed atti ad essa allegati o comunque collegati – che provenga dall’Autorità giudiziaria o da una Amministrazione pubblica o da uno degli enti di cui alla legge n.241/90 che abbia concesso l’accesso agli atti a seguito di istanza del soggetto interessato dalla segnalazione stessa.

In provincia operano anche guardie zoofile?

In provincia è istituito il Nucleo di Guardie eco-zoofile di OIPA, peraltro non costantemente attivo, al quale è possibile rivolgersi per segnalare ogni situazione inadeguata riguardante, in particolare, gli animali d’affezione.



C’è chi sogna di incontrare gli extraterrestri e non ha mai avuto un cane o un gatto e non sa che cosa ha perso, di quanto affetto e intelligenza sono capaci. Non conoscere e non amare gli animali è una grave perdita per la nostra stessa vita e felicità. (Margherita Hack – astrofisica e divulgatrice scientifica italiana)