Aiutiamo i nostri animali a non soffrire e a morire dolcemente. Aiutiamo anche noi stessi, redigendo per tempo il “testamento biologico”, affinchè siano rispettate la dignità e la qualità della nostra vita se è venuta meno la capacità di comunicare la nostra volontà
Dal 31 gennaio 2018 c’è uno strumento a disposizione di ogni persona, maggiorenne e capace di intendere e volere, per esprimere il proprio consenso o rifiuto su accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari, in previsione di una eventuale futura incapacità di comunicare la propria volontà.
Si tratta delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), chiamate anche “testamento biologico” o “biotestamento”.
Le DAT sono regolamentate dall’art. 4 della legge 219 del 22 dicembre 2017, che riafferma la libertà di scelta dell’individuo e rende concreto il diritto alla tutela della salute, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita.
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FAQ – Il biotestamento
Che cosa posso accettare o rifiutare con la DAT?
La legge sul testamento biologico si rivolge a ogni persona sana che intenda decidere sul proprio fine vita quando è ancora cosciente. Gli eventi cardio (infarto del miocardio) e cerebrovascolari (ictus cerebrale), così come la comparsa di malattie che determinano un rapido decadimento cognitivo (Alzheimer, demenze cerebrovascolari, Parkinson, Sla), sono in aumento e rappresentano dunque una delle principali motivazioni per cui converrebbe ricorrere alla compilazione del testamento biologico.
In previsione dell’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, la persona può perciò esprimere disposizioni/indicazioni in merito all’accettazione o al rifiuto di determinati:
- accertamenti diagnostici;
- scelte terapeutiche;
- singoli trattamenti sanitari, comprese la nutrizione, l’idratazione artificiale e la sedazione palliativa continua profonda.
Per la stesura delle DAT ci si può far aiutare da un proprio medico di fiducia così da poter anche ricevere le informazioni sanitarie necessarie per scegliere i trattamenti che si intende accettare/rifiutare.
Ovviamente, le DAT non consentono di disporre alcunchè in merito all’eutanasia, dato che in Italia l’eutanasia, intesa come un gesto che contribuisce a procurare intenzionalmente la morte di un individuo la cui qualità della vita è compromessa in maniera definitiva da una malattia, è vietata.
Fonti: Fondazione Veronesi; Istituto Nazionale dei Tumori e Ministero della Salute
In che forma posso manifestare le DAT?
La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:
- presso l’Ufficio di stato civile del Comune di residenza (con scrittura privata)
- dal notaio (sia con atto pubblico, sia con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio), che conserva l’originale
- presso le strutture sanitarie competenti nelle regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT (con scrittura privata)
- presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero.
Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Le videoregistrazioni devono possedere specifiche caratteristiche.
Fonte: Ministero della Salute
C’è un modulo per esprimere le DAT?
Non esistono moduli previsti dalla Legge n.219/2017, ma alcuni enti hanno predisposto dei facsimili: tra questi, l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Belluno, la cui proposta di modulo può essere scaricata da QUI.
Dove vanno consegnate le DAT? Che cos’è la Banca dati delle DAT?
Le DAT vanno consegnate presso i Comuni, i notai, le strutture sanitarie competenti e i consolati italiani all’estero. Sono quindi trasmesse e inserite nella Banca dati nazionale delle DAT, istituita presso il Ministero della salute ed attiva dal 1 febbraio 2020.
Se il disponente ha dato il consenso alla notifica via email, riceverà direttamente la comunicazione via email sia dell’avvenuta registrazione, sia del numero di DAT assegnato.
Possono consultare le DAT registrate alla Banca dati nazionale il disponente e il fiduciario da lui nominato, ma soprattutto il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente stesso.
Dopo 10 anni dal decesso del disponente le sue DAT sono eliminate definitivamente dalla Banca dati nazionale.
Fonte: Ministero della Salute
Le DAT scadono? E si possono modificare o revocare?
Le DAT non hanno scadenza. Se il disponente cambia residenza in un comune diverso da quello in cui ha depositato le DAT non deve depositare nuovamente le proprie DAT nel nuovo comune.
Le DAT possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento. Quando motivi di urgenza o altri impedimenti non consentono di rispettare la stessa forma utilizzata all’atto del loro rilascio, la revoca o la modifica possono avvenire mediante dichiarazione verbale o videoregistrazione raccolta da un medico alla presenza di due testimoni.
In ogni caso, le DAT non sostituiscono mai la volontà attuale della persona finché questa è capace di autodeterminarsi.
Fonte: Istituto Nazionale dei Tumori
Chi è il fiduciario?
Chi redige le DAT può nominare un fiduciario, ossia una persona di fiducia, maggiorenne e capace di intendere e di volere, per rappresentare e far rispettare le proprie volontà nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie in caso di sopraggiunta incapacità a comunicare con loro.
Il fiduciario sarà l’interprete del concetto di dignità, vita e salute del disponente: perciò, è assolutamente opportuno che sia informato rispetto al compito che si assume.
La legge non vieta la nomina di un secondo fiduciario (fiduciario supplente).
Fonti: Istituto Nazionale dei Tumori e Scheda informativa per la compilazione della DAT dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Belluno – ottobre 2023
Il fiduciario può essere revocato?
Il fiduciario non ha l’obbligo di accettare l’incarico e può anche rifiutarlo successivamente con atto scritto comunicato al disponente.
Il fiduciario può essere revocato o modificato in qualsiasi momento dal disponente, senza obbligo di motivazione, nelle medesime forme in cui è stato nominato.
Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono comunque efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.
Fonti: Istituto Nazionale dei Tumori e Ministero della Salute
Le DAT possono essere disattese?
Il medico è tenuto al rispetto delle DAT. Possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario qualora:
- le DAT appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
- sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione delle DAT, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita del disponente.
Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.
Fonte: Ministero della Salute
Quando alla DAT è preferibile la Pianificazione Condivisa delle Cure (PCC)?
Nel caso in cui la persona fosse già affetta da patologie croniche invalidanti o ad evoluzione infausta, la legge prevede che lo strumento da adottare per pianificare con il medico le terapie ritenute più idonee alla conservazione del proprio diritto ad autodeterminarsi sia la “Pianificazione Condivisa delle Cure (PCC)”.
La PCC può essere aggiornata sulla base della evoluzione della malattia, può contenere l’indicazione di un fiduciario, e l’equipe sanitaria è tenuta ad attenervisi quando il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà. Il suo contenuto deve essere calibrato sulla natura della patologia di cui il paziente è affetto; in essa il paziente può pianificare la tipologia di trattamenti in relazione alla prevedibile evoluzione della patologia stessa (es.: tracheostomia, ventilazione meccanica, emodialisi, ecc.), allorquando si trovasse nelle condizioni di non poter esprimere un consenso od un rifiuto.
A differenza delle DAT, per le PCC non è previsto un registro, ma è opportuno che esse siano espresse in forma scritta o videoregistrata e siano conservate con la documentazione clinica del paziente.
Fonte: Scheda informativa per la compilazione della DAT dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Belluno – ottobre 2023
E’ sempre garantita la terapia del dolore?
Nel caso in cui in paziente rifiuti alcuni trattamenti, è sempre garantita la terapia del dolore.
Nei pazienti con prognosi infausta o di imminente morte, è fatto comunque divieto di intraprendere irragionevolmente cure inutili sproporzionate.
Fonte: Guida alla compilazione delle proprie Dat, predisposta dal Comitato per la pratica Clinica dell’Ulss 1 Dolomiti