La vicenda è iniziata il 30 dicembre 2013, quando gli addetti al parcheggio di Lambioi a Belluno negarono al non vedente Mauro Quintavalle di salire sulle scale mobili insieme al proprio cane guida.
A fronte di un divieto basato su ragioni di sicurezza – l’art.6 del decreto 18.9.1975 stabiliva, infatti, il “divieto di posare sui gradini ombrelli, carrozzine, carrelli, cani, pacchi, ecc.” – i non vedenti obiettavano, infatti, che “se l’impianto era sicuro per tutti i cittadini, allora lo “doveva” essere anche per il cieco accompagnato dal cane guida”.
Seguirono ricorsi, denuncie, indagini della Procura della Repubblica e il 28 agosto 2017 anche un servizio su L’indignato speciale del TG5: nel frattempo, il 12 ottobre 2015 presso il Ministero dei Trasporti veniva istituito il Gruppo di lavoro con il compito di analizzare la possibilità dell’accesso alle scale mobili da parte di persone non vedenti accompagnate da cane guida.
Il 25 settembre 2017 – vale a dire 23 mesi dopo l’istituzione (sic!) – il Gruppo di lavoro ha trasmesso le proprie conclusioni alla Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale del Ministero, che il successivo 22 dicembre ha finalmente emanato il decreto di modifica che accoglie la tesi dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti.
Ci sono quindi voluti ben due anni di studio per riuscire a riformulare così il divieto dell’art.6: “ «divieto di posare sui gradini ombrelli, carrozzine, carrelli, pacchi ecc. e di far transitare sui medesimi gradini animali; fanno eccezione i cani guida per persone non vedenti dichiarati idonei al transito sulla scala mobile o tappeto mobile da strutture o scuole specifiche riconosciute dall’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti; il cane guida che accompagna la persona non vedente deve essere, inoltre, assicurato contro terzi per il transito sulle scale mobili o tappeti mobili». Una storia di “ordinaria burocrazia”, sfociata, tra l’altro, in una formula inutilmente ridondante, perchè l’idoneità al transito sulle scale mobile il cane l’acquisisce già durante il normale percorso educativo, mentre all’obbligo di copertura assicurativa del proprio cane il non vedente deve provvedere in ogni caso, a prescindere dal fatto di usare o meno le scale mobili!
Resta il fatto che per tutti gli altri animali – cani compresi – il divieto invece rimane, salvo ovviamente che non siano in braccio al proprietario o in un trasportino (che però non va appoggiato sui gradini!). Ed è bene rispettarlo questo divieto, perchè per un cane i pericoli in scala mobile sono reali: restando fermo alla fine del percorso, il cane rischia, infatti, che le zampe siano richiamate all’interno del meccanismo, con conseguente produzione di lesioni anche gravi a unghie, polpastrelli e falangi.