Maltrattamento genetico, cosa dice la legge?

Maltrattamento genetico, cosa dice la legge?

Continuiamo il nostro viaggio all’interno della questione del maltrattamento genetico, osservando quali norme dell’ordinamento italiano possono essere collegate a questo fenomeno anche sul piano della Costituzione. È una problematica che si rivela attuale e di grande interesse, per informarsi su come e quanto l’Italia si stia muovendo anche in direzione giuridica e legislativa.

Il primo articolo che viene in mente a questo proposito è sicuramente il 544 ter del codice penale che, considerando il maltrattamento animale in senso ampio e generale, specifica che: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro”. Come affermano gli autori dell’appassionante dossier apparso su “La settimana veterinaria” nel giugno 2019, questa descrizione si può applicare anche al maltrattamento genetico, in quanto provoca sofferenza all’animale e non soltanto al singolo, bensì a intere generazioni selezionate appositamente con tutte quelle particolarità fisiche che ne causano le unicità estetiche ma purtroppo anche le malattie.

Il dossier riporta poi altri due articoli del nostro codice penale che, secondo gli esperti di medicina legale veterinaria, possono essere riferiti al maltrattamento genetico. L’articolo 727 dice infatti che: ”Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”; l’altro articolo è il 500 del codice penale, sulla diffusione di una malattia: “Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa alla economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da euro 103 a euro 2.065”.

In Italia ci si sta impegnando sul fronte della tutela da maltrattamento genetico anche attraverso la creazione di realtà come il comitato bioetico per la veterinaria, nato nel 2018, o l’associazione Asetra, Associazione di Studi Etologici e Tutela della Relazione con gli Animali, che si occupano, tra le altre questioni, proprio di maltrattamento genetico.

Evidenziare l’esistenza di tutti questi riferimenti giuridici e tutelari del benessere animale non vuole essere un puntare il dito ma un piccolo incoraggiamento all’assunzione di consapevolezza e responsabilità: forse l’unico modo che hanno allevatori e amanti dei cani di razza di migliorare sempre più la qualità della vita dei nostri amici cani.